Esercizio delle professioni intellettuali
Per l’esercizio delle professioni intellettuali (quale la Medicina Veterinaria) è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 delC.C.). Il contratto che ha per opera una prestazione d’opera intellettuale costituisce per il libero professionista una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si obbliga a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo (art. 2230 del C.C.)
Il contratto di clientela non richiede la forma scritta, per cui deve ritenersi concluso nel luogo in cui il cliente e il professionista hanno raggiunto anche verbalmente l’accordo.
Ai rapporti aventi per oggetto una prestazione d’opera intellettuale, si applicano le norme del Codice e quelle delle Leggi speciali, oltre ai precetti della Deontologia Professionale, la cui enunciazione, elaborazione e applicazione sono rimesse alle singole categorie professionali.
Abuso di Professione
Commette reato di esercizio abusivo della professione colui che compie una prestazione professionale senza il possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, dell’abilitazione dello Stato e dell’iscrizione all’Albo professionale. Ai fini della configurabilità di tale reato è irrilevante lo scopo di lucro, nel senso che la gratuità della prestazione non esclude il reato di esercizio abusivo.